Ebola: il ministro Schillaci firma ordinanza per dichiarazione obbligatoria per chi proviene da RD Congo e Uganda

Il Ministro della Salute emette un’ordinanza per monitorare il focolaio di virus Bundibugyo in Congo e Uganda, imponendo obblighi ai viaggiatori e ai vettori.

ROMA – Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata l’ordinanza del Ministro della Salute datata 29 maggio 2026, in risposta al focolaio attualmente attivo in Congo e in Uganda, causato dal virus Bundibugyo (BVD), un ceppo legato all’Ebolavirus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha classificato questa situazione come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC), come riportato sul sito del Ministero della Salute.

Obblighi per i viaggiatori

L’ordinanza stabilisce che tutti coloro che provengono, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che hanno soggiornato in queste aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, devono compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della ASL di residenza o domicilio entro 24 ore. Questa misura è stata introdotta per monitorare e prevenire la diffusione del virus nel territorio italiano. Le singole regioni sono incaricate di diffondere ampiamente le informazioni riguardanti le modalità di trasmissione della dichiarazione e la modulistica necessaria attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale.

Obblighi per i vettori e le autorità

L’ordinanza non si limita ai viaggiatori, ma stabilisce anche precisi obblighi per i vettori aerei, gli armatori marittimi, i gestori aeroportuali e le autorità di sistema portuale. Questi soggetti sono tenuti a fornire ai passeggeri in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda i moduli per la dichiarazione prima dell’ingresso in Italia. Tale misura è fondamentale per garantire che tutti i viaggiatori siano informati e possano rispettare le disposizioni previste dall’ordinanza.

Misure di prevenzione e durata dell’ordinanza

In aggiunta, la circolare allegata all’ordinanza del Ministro della Salute delinea le misure di prevenzione da attuare e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio. L’ordinanza, entrata in vigore il 29 maggio 2026, avrà una durata di 120 giorni, durante i quali si monitorerà l’evoluzione della situazione sanitaria e si valuteranno eventuali ulteriori interventi necessari per tutelare la salute pubblica. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità sanitarie, pronte a intervenire in caso di necessità.

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